Chiedere l'assegno statale per la maternità

Descrizione

Chiedere l'assegno statale per la maternità

Gli assegni di maternità sono sostegni economici per le madri italiane, comunitarie e extracomunitarie.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT e quantificato dall'INPS che lo comunica annualmente sul proprio sito istituzionale. 

La domanda per l'assegno può essere presentata:

  • dalla madre, anche adottante
  • dal padre, anche adottante
  • dall'affidataria preadottiva
  • dall'affidatario preadottivo
  • dall'adottante non coniugato
  • dal coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva
  • dall'affidatario/a (non preadottivo/a) se il bimbo non è stato riconosciuto da entrambi i genitori

L'assegno di maternità è cumulabile con l'assegno per nucleo numeroso.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'INPS.

Requisiti

Il richiedente deve:

  • essere residente in Italia
  • avere cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione Europea oppure possedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo se cittadini extracomunitari
  • rispettare i requisiti specifici richiesti per il padre o per la madre.

Requisiti per la madre

La madre deve inoltre rispettare i seguenti requisiti:

  • se lavoratrice, deve avere almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione
  • se ha svolto un'attività lavorativa di almeno 3 mesi e ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi
  • se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario dal rapporto di lavoro, deve poter far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto.

Requisiti per il padre

Il padre deve invece rispettare i seguenti requisiti:

  • in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, deve essere in possesso, al momento dell'abbandono o dell'affidamento esclusivo, dei requisiti contributivi previsti per la madre
  • se è affidatario preadottivo, nell'ipotesi di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo, deve essere in possesso, al momento dell'affidamento, dei requisiti contributivi previsti per la madre
  • se è padre adottante, nell'ipotesi di adozione senza affidamento, quando intervenga la separazione dei coniugi deve essere in possesso, al momento dell'adozione, dei requisiti contributivi così come è previsto per la madre
  • se è padre adottante non coniugato, nell'ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, deve essere in possesso, al momento dell'adozione, dei requisiti contributivi previsti per la madre
  • se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, al momento della domanda è necessario:
    • avere regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta
    • che il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica
    • che il minore sia soggetto alla sua potestà
    • che il minore non sia in affidamento presso terzi
    • che la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell'assegno
    • possedere i requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, anche se non richiesti in quanto il diritto all'assegno deriva dalla madre o donna deceduta.